STATUTO
Art.1 (costituzione, denominazione, simbolo, sede)
È costituita l’Unione Lavoratori Sanità (di seguito U.L.S.) Sindacato Autonomo di base retto dalle leggi e dai regolamenti in vigore e dalle disposizioni del presente Statuto. L’U.L.S. è autonoma, libera, democratica ed apartitica, essa è strutturata in forma democratica e garantisce a tutti i suoi iscritti il pluralismo di opinioni, senza alcuna forma di discriminazione riguardo, in particolare, al sesso, alla razza e all’opinione politica. Possono essere iscritti a livello nazionale le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi, con qualsiasi tipologia di contratto in servizio presso Aziende o Enti Privati e Pubblici, che svolgono attività afferenti al settore della sanità, i pensionati, i soggetti in attesa di pensione e/o esodati della stessa categoria e infine tutti coloro i quali intendono partecipare per migliorare la sanità. Il logo, rappresentato alla fine del documento, è la sigla Unione Lavoratori Sanità e/o l’acronimo ULS con la frase Unione Lavoratori Sanità. La sigla e il simbolo ULS appartengono esclusivamente all’ ULS e possono essere utilizzati solo previo parere favorevole dei soci fondatori, pena l’attivazione di procedure sanzionatorie e di tutela previste dalla legge. La sede dell’U.L.S. non può essere in comune con quella di un partito politico. L’ULS ha sede in Roma. La sede è temporaneamente sita in Via Calliano 67, 00166 ROMA.
Art.2 (principi e finalità)
L’ULS è un’organizzazione sindacale di categoria fondata sui principi di Solidarietà, Giustizia Sociale, Uguaglianza, Democrazia, Autonomia e Libertà che pone i lavoratori come soggetti principali nelle decisioni e potrà decidere l’adesione ad organismi sindacali nazionali e internazionali. Tale adesione dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale o dai soci fondatori. L’ULS aderisce all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché quella relativa all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n.146 e s.m.i.
L’Unione Lavoratori Sanità è un sindacato:
· autonomo e di base, fondato sui principi di solidarietà, giustizia sociale, uguaglianza, democrazia, autonomia e libertà; che vuole disinnescare il progressivo svilimento del lavoro e della sua funzione sociale;
· rivendicativo, fortemente radicato nei luoghi di lavoro e nella società, che fonda la sua azione sulla contrattazione a tutti i livelli, sul conflitto e sulla lotta come mezzo dì regolazione democratica degli interessi diversi presenti nella nostra società; che difende i principi sanciti dall’art.32 della Costituzione Italiana a garanzia della collettività contro ogni possibile forma di interesse privato;
· che esprime le domande che nascono dalle istanze di base organizzate nei luoghi di lavoro e nella società attraverso i mezzi a disposizione previsti;
· capace di andare oltre il diritto uguale, al fine di valorizzare le differenze, senza considerare discriminazioni e realizzare effettiva pari opportunità, salvaguardare le minoranze, tutelare i diritti personali indisponibili;
· che intende operare affinché sia riconosciuto alle lavoratrici/lavoratori il diritto a decidere sulle piattaforme rivendicative e sugli accordi senza subirli passivamente;
· che si oppone a qualsiasi forma di limitazione del diritto di sciopero e contro ogni monopolio da parte degli apparati sindacali, che rivendica la piena titolarità per le lavoratrici/lavoratoti dei diritti essenziali;
· che assiste i lavoratori nella stipula di contratti di lavoro e nella loro regolamentazione, fornendo assistenza e servizi attraverso supporto legale, fiscale e sociale;
· che pone sullo stesso piano lavoratrici/lavoratori italiani e stranieri garantendo a tutti eguali diritti;
· che fa propria la battaglia dei soggetti deboli socialmente e fisicamente svantaggiati battendosi per la loro integrazione lavorativa e sociale e per il rispetto dei loro diritti;
· che non accetta le insopportabili diseguaglianze socio economiche del paese e che rifiuta ogni forma di privilegio e di clientelismo tipica del sindacalismo di professione;
· autonomo dai partiti, dagli altri sindacati, dai padroni, dai governi e dallo stato;
· che si batte per consistenti riduzioni dell’orario di lavoro, per il miglioramento delle condizioni lavorative, l’aumento salariale e che si propone contro la disoccupazione, il precariato in ogni sua forma, per l’emancipazione, la ridistribuzione fra tutti del lavoro esistente e necessario;
· che opera per un ambiente vivibile dentro e fuori i luoghi di lavoro, per una maggiore sicurezza sul lavoro e contro il degrado ambientale e sociale, per contribuire ad un nuovo modello di sviluppo;
· impegnato perché la differenza di genere e di sesso sia riconosciuta come valore che arricchisce il sindacato e la società;
· che riconosce e rappresenti gli interessi dei lavoratori, donne e uomini, che, nella loro specificità di genere, sono diversi e vivono condizioni differenti;
· che può svolgere attività di formazione e riqualificazione professionale per gli iscritti e gli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, sia mediante corsi organizzati e tenuti direttamente sia coordinando l’attività svolta anche in necessario ed opportuno collegamento con gli enti pubblici e privati istituzionalmente preposti;
· che ritiene incompatibile con le funzioni sindacali i lavoratori che intendano ricoprire o ricoprano cariche politiche o istituzionali, senza deroghe;
Art.3 (adesioni, partecipazione)
Sono soci dell’organizzazione sindacale tutti i lavoratori di cui all’art.1, di tutti i paesi, le convinzioni religiose, le etnie e le nazionalità che ne facciano richiesta, purché non in contrasto con i principi e la natura dell’organizzazione, e che quindi ricevano la tessera di iscrizione e siano in regola con il versamento associativo.L’affiliazione all’associazione ULS è consentita ad associazioni di altra natura sociale e/o di particolare specificità diverse dall’ULS, purché accettino il presente statuto e siano in regola con le quote da versare. L’affiliazione avverrà secondo le modalità previste nel regolamento. L’iscrizione all’ULS non è compatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete o palesi che pratichino principi contrari a quelli espressi dal presente Statuto o che, sotto qualsiasi forma, perseguano fini sindacali contrari a quelli dell’ULS. È incompatibile svolgere attività di direzione nell’ ULS con l’iscrizione ad associazioni di categoria a scopo sindacale. Chiunque si trovi nella condizione di cui sopra deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro quindici giorni. Trascorso tale termine decade dalla carica sindacale. La perdita della qualità di iscritto è causa di decadenza da cariche di qualunque specie eventualmente assunte nell’ambito dell’organizzazione o in enti controllati o partecipati dalla medesima. In tale ipotesi l’iscritto non può chiedere la divisione del patrimonio né pretendere quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di contributi in precedenza versati.
Art.4 (garanzia e propaganda)
A tutti gli iscritti è garantito, all’interno del sindacato, il diritto di parola, critica e propaganda. I soci si impegnano a proporre le rivendicazioni e la linea operativa nei momenti e nelle sedi in cui si elaborano e si discutono i programmi del sindacato. Qualora una proposta non venga accolta, i soci hanno diritto ad ulteriore propaganda in seno al sindacato, ma devono astenersi da attività sindacali svolte fuori dal sindacato unitario e da iniziative disgregatrici. Le deliberazioni sono impegnative per tutti. Una volta deliberate azioni sindacali di agitazione o sciopero oppure altre iniziative, ogni socio dovrà astenersi da qualsiasi atto che indebolisca l’azione del sindacato o ne minacci l’unità organizzativa.
Art. 5 (patrimonio)
Le risorse dell’ULS sono costituite da:
· i contributi ordinari e straordinari versati
· gli eventuali beni mobili ed immobili e relativi valori che comunque le pervenissero per acquisti o donazioni
· gli interessi attivi derivanti dai depositi delle finanze del sindacato
· gli eventuali lasciti, successioni donazioni, esclusi quelli padronali e governativi
· gli avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge
· le sottoscrizioni pubbliche occasionali di fondi
· i proventi derivanti dall’attività dell’associazione
Le entrate devono essere interamente impiegate per il raggiungimento degli scopi statutari e di quelli ad essi prettamente connessi. È espressamente proibito l’utilizzo del patrimonio ai fini di lucro. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Art.6 (rendiconto economico)
L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare 1 gennaio – 31 dicembre. È fatto obbligo redigere il rendiconto economico annuale consuntivo e preventivo che sarà sottoposto all’esame e all’approvazione del Consiglio direttivo.
Art.7 (organizzazione nazionale)
Sono organi dell’ULS:
– Il Congresso Nazionale
– L’Assemblea Nazionale
– Il Consiglio Direttivo Nazionale
– Il Segretario Generale
– l’Organo di controllo
– il Collegio dei Probiviri
Art.8 (congresso nazionale)
Il Congresso Nazionale è il massimo Organo della Confederazione. Esso si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni, su convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale ed in via straordinaria, su richiesta di almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale o il cinquanta per cento più uno degli iscritti.
La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso, per la sua efficacia, deve contenere i motivi per i quali si intende proporre la discussione.
Il Congresso è composto dai delegati eletti nell’ambito dei Congressi Territoriali e dagli altri soggetti previsti dallo statuto.
La composizione dei delegati partecipanti sarà stabilita, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo Nazionale in relazione al numero degli iscritti.
Il regolamento congressuale è approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
I Componenti della Consiglio Direttivo Nazionale in carica partecipano di diritto al Congresso con diritto di voto.
Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza dei delegati presenti.
Il congresso e i pre congressi territoriali si svolgono in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale nel regolamento apposito.
Spetta al Congresso:
– eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale;
– eleggere il Segretario Generale;
– eleggere l’Organo di controllo;
– eleggere il Collegio dei Probiviri;
– stabilire le linee programmatiche relative all’attività generale della Unione;
– modificare in tutto o in parte lo Statuto.
Le decisioni espresse dal Congresso Nazionale, sono vincolanti per tutti gli iscritti.
Il Congresso stabilisce, inoltre, le linee programmatiche relative all’attività generale dell’Associazione e la modifica dello Statuto.
Tra un congresso e l’altro, le competenze e gli adempimenti previsti nel presente articolo sono esercitate dall’Assemblea Nazionale.
Art.9 (assemblea nazionale)
L’Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante dell’Unione tra un Congresso e l’altro. L’Assemblea delibera su temi di interesse generale, nazionale e detta le linee programmatiche e di politica sindacale. Ad essa partecipano i Segretari Regionali e i delegati di ogni regione in proporzione al numero degli iscritti, per come determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale con specifico regolamento. All’Assemblea partecipano anche i rappresentanti delle associazioni aderenti all’ULS.
L’Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta l’anno per:
a) esaminare e discutere la relazione del Segretario Generale;
b) approvare i bilanci;
c)integrare i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale eventualmente mancanti fino alla concorrenza del numero massimo previsto dallo Statuto, nonché i componenti dell’organo di controllo o del collegio dei probiviri che, tra un congresso e l’altro, per qualunque motivo siano cessati dall’incarico (dimissioni, decadenza, morte, ecc.);
d) deliberare su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo Nazionale;
e) effettuare eventuali modifiche parziali dello statuto;
f) adottare, con la maggioranza del cinquanta percento più uno dei componenti, il provvedimento di rimozione del Segretario Generale.
L’Assemblea Nazionale è presieduta dal Segretario Generale.
L’Assemblea Nazionale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti o rappresentati.
L’Assemblea Nazionale è convocata dal Segretario Generale, con preavviso di almeno 10 giorni (o 3 giorni nei casi di urgenza) da effettuarsi con raccomandata postale, fax, posta elettronica, fonogramma, raccomandata a mano.
In caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi, dando convocazione scritta al Segretario Generale. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea Nazionale.
L’Assemblea Nazionale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede nazionale dell’associazione.
I componenti dell’Assemblea Nazionale non sono incompatibili con le altre cariche previste dal presente statuto.
Le riunioni dell’Assemblea Nazionale sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno il 50% più uno dei suoi componenti, in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Ogni componente può esprimere oltre al proprio voto, non più di due voti in rappresentanza di altri componenti che lo hanno delegato.
Art.10 (consiglio direttivo nazionale)
Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo esecutivo e gestionale dell’ULS ed è eletto dal Congresso ogni 5 anni, fino alla celebrazione del primo Congresso sarà composto dai soci fondatori.Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, ivi compreso il Segretario Generale che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo Nazionale può essere revocato dall’Assemblea Nazionale; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, spetta all’Assemblea la nomina del nuovo componente. Il Consiglio Direttivo Nazionale, attua e mette in pratica le decisioni prese dall’ Assemblea nazionale.Il Consiglio Direttivo Nazionale è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo Nazionale competono in particolare:
1. le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in capitale, per la gestione dell’Associazione;
2. le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’ULS;
3. le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
4. la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
5. la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea Nazionale;
6. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
7. la fissazione delle quote sociali;
8. la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
9. la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea o del Congresso;
10. analizza e definisce le strategie dell’ULS sui temi d’interesse generale, definisce il regolamento di gestione contabile-amministrativa dell’ULS;
11. la delibera sull’introduzione di nuovi incarichi statutari;
12. ogni funzione che lo statuto, il regolamento o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno una volta l’anno per predisporre il rendiconto economico e finanziario dell’ULS che dovrà essere approvato dall’Assemblea Nazionale, ovvero ogni qual volta il Segretario Generale o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio Direttivo Nazionale debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Segretario Generale o, in sua assenza, da un socio designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Segretario Generale. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Segretario Generale e dal segretario verbalizzante.
Il Consiglio Direttivo Nazionale decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Segretario Generale dovrà convocare l’Assemblea Nazionale straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.
Art.11 (segretario generale)
Il Segretario Generale è eletto dal Congresso, insieme ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale e ai soci fondatori, ogni 5 anni. Spetta al Segretario Generale la rappresentanza legale dell’ULS. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo Nazionale e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio e, nei casi di motivata urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo Nazionale salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile. Può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell’ambito dell’ordinaria amministrazione e provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli organi, nonché alla vigilanza sull’andamento delle attività generali. Il Segretario Generale ha facoltà di sottoscrivere patti federali ed attua e dirige la linea politica sindacale stabilita dall’Assemblea Nazionale. Per la restante organizzazione in ambito Territoriale si rimanda a un apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.
Art. 12(coordinatore nazionale)
Il Coordinatore nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Egli coadiuva il Segretario Generale nelle sue funzioni e ne attua le disposizioni. Cura e dirige l’attività sotto l’aspetto organizzativo, partecipa alle riunioni degli organi dell’ULS, e propone quanto ritiene necessario per la migliore attuazione delle attività istituzionali e dei ruoli organizzativi. Redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Presiede la gestione amministrativa dell’ULS svolgendo anche le funzioni di tesoriere. In tale veste, egli provvede alla gestione amministrativa e presiede quella contabile redigendo le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo Nazionale, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale. Al Tesoriere spetta anche l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e il materiale pagamento. Al Coordinatore Nazionale e al Segretario Generale competono l’apertura e la gestione dei conti correnti postali e/o bancari intestati all’Associazione (con firma disgiunta) e la facoltà di delegare i tesorieri territoriali all’apertura di c/c intestati alle strutture provinciali dell’associazione. In caso di impedimento a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni del Coordinatore Nazionale sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario Generale. Le entrate, sia a livello nazionale che decentrato, devono essere registrate in un Registro di Prima Nota o con archiviazione informatizzata. I documenti giustificativi, le ricevute di incasso bancario o postale e altre ricevute debbono essere catalogate e conservate.
Le uscite, sia a livello nazionale che decentrato, devono anch’esse essere registrate in un Libro giornale/Prima Nota o con archiviazione informatizzata.
Le sezioni Regionali e Provinciali sono tenute ad uniformarsi alle modalità adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’ULS.
I documenti giustificativi di entrate ed uscite saranno conservati in sede, nazionale o decentrata, per una durata non inferiore a 5 anni.
Il Coordinatore Nazionale e l’organo di controllo hanno facoltà di effettuare verifiche sui documenti contabili delle Sezioni Regionali/Provinciali. Per il trasferimento dei contributi sindacali da parte dell’ULS e per la gestione delle quote riscosse territorialmente, le Sezioni Regionali sono tenute all’apertura e tenuta di uno specifico conto corrente (postale o bancario) intestato alla Segreteria Regionale.
Art.13 (organo di controllo)
La funzione di controllo di gestione e la funzione di revisione legale dei conti possono essere attribuite dal Congresso ad un revisore legale dei conti (organo monocratico), oppure ad un collegio dei revisori (organo collegiale) o ad una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro.
Qualora venga nominato un organo collegiale, lo stesso provvederà nella prima seduta ad eleggere il Presidente.
Tra un congresso e l’altro, le competenze in merito alle nomine o all’integrazione dell’Organo spettano all’Assemblea Nazionale.
Art. 14 (comitato dei probiviri)
I Probiviri, in numero di tre, sono designati dall’Assemblea Nazionale o dai soci fondatori su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale; durano in carica cinque anni e designano fra loro un Presidente. Compito dei Probiviri è di valutare, su richiesta del Consiglio Direttivo, ipotesi di indegnità morale o professionale degli iscritti. Le attribuzioni e le modalità operative del Comitato dei Probiviri sono definite nel regolamento.
Art.15 (organizzazione periferica)
L’organizzazione periferica dell’Associazione ULS è costituita dalle Sezioni Regionali e Provinciali. L’amministrazione delle Sezioni Provinciali e Regionali è demandata al Coordinatore Nazionale. Le Sezioni Provinciali e Regionali, nel rispetto dei regolamenti e delle direttive deliberate dagli organi statutari nazionali ed in conformità al presente Statuto, svolgono la propria attività per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Gli organi sindacali provinciali e regionali recepiscono, sviluppano e riconducono a unità le istanze sindacali di base e di settore; attuano il collegamento tra la base provinciale, regionale e gli organi centrali del sindacato; svolgono, nell’ambito della Provincia e della Regione, compiti analoghi a quelli che gli organi centrali corrispondenti assolvono in tutto il territorio, ma non possono promuovere azioni sindacali che contrastino con gli indirizzi e i deliberati degli organi centrali. In caso di gravi ed accertate disfunzioni ed irregolarità, gli organi delle Sezioni Regionali e Provinciali sono dichiarati decaduti dal Segretario Generale dell’ULS che provvede alla nomina di un commissario.
Art.16 (sezioni regionali e provinciali)
Sono organi della Sezione Regionale dell’Associazione: il Segretario Regionale, il Consiglio Regionale. Il Consiglio Regionale è composto dai Coordinatori Provinciali, resta in carica 5 anni e la sua funzione è quella di coadiuvare il Segretario Regionale e quella di nominare i delegati per l’Assemblea nazionale e il Congresso in numero coerente con le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il potere di nominare il Segretario Regionale, fino alla nomina di almeno 2 Coordinatori Provinciali, spetta al Consiglio Direttivo Nazionale. La durata del mandato del Segretario Regionale è di 5 anni. Al Segretario Regionale spetta il potere di:
– svolgere la funzione di promozione e coordinamento di iniziative, a livello regionale e provinciale, volte a potenziare la presenza e l’autorevolezza dell’Associazione;
– gestire, in linea con le deliberazioni generali dell’Associazione, le problematiche a dimensione regionale e a garantire, a tale livello, la rappresentanza dell’Associazione.
Sono organi della Sezione Provinciale dell’Associazione: il Coordinatore Provinciale, la segreteria del Coordinatore Provinciale. I Coordinatori Provinciali sono nominati e revocati dal Segretario Generale dell’ULS. La durata del mandato del Coordinatore Provinciale è di 5 anni. La segreteria del Coordinatore Provinciale è composta da un numero di membri non superiore a 5. Il Coordinatore Provinciale nomina e revoca i suoi membri. Tutte le sezioni regionali e provinciali devono attenersi alle linee di politica sindacale nazionale e astenersi da attività sindacali svolte fuori dal sindacato unitario e da iniziative disgregatrici.
Art. 17 (segreteria aziendale)
La Segreteria Aziendale è la struttura di base dell’Associazione ed è la rappresentanza sindacale aziendale costituita nella unità produttiva e nel posto di lavoro attraverso l’elezione diretta dei delegati e del segretario aziendale da parte dei lavoratori o tramite incarico fiduciario da parte del Consiglio Regionale.
La segreteria aziendale:
- ha la rappresentanza sindacale nell’ambito dell’azienda di appartenenza
- è responsabile della diffusione dei comunicati stampa all’interno della propria struttura in linea con le disposizioni generali
- cura i rapporti con gli enti a livello aziendale
- assume le iniziative per la promozione del tesseramento
- ove ritiene opportuno richiede alla sezione regionale/provinciale il supporto nelle trattative aziendali
Art.18 (convocazione degli organi centrali e periferici)
Tutti gli organi deliberanti, centrali e periferici, sono convocati, con indicazione dell’ordine del giorno, dai responsabili degli organi.
Art. 19 (regolamento)
Il regolamento dell’associazione non necessita di atto notarile. Esso viene deciso in prima battuta dai soci fondatori e poi modificato in assemblea nazionale con maggioranza qualificata dei due terzi.Per il funzionamento dell’Associazione e ad integrazione delle norme contenute nel presente Statuto, il Consiglio Direttivo Nazionale può approvare apposito regolamento.
Art.20(gratuità e durata delle cariche sociali)
Tutte le cariche sindacali sono gratuite, non danno diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese e/o indennizzi documentate e previste dal regolamento, hanno la durata di cinque anni. Allo scadere del quinquennio esse devono essere rinnovate. È ammesso il principio della rieleggibilità. In caso di intervenuta quiescenza, i componenti degli organismi centrali e periferici, ad eccezione dei delegati aziendali, restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
Art. 21 (modifiche statutarie e scioglimento)
Ogni modifica al presente statuto deve avvenire in Assemblea nazionale con maggioranza di almeno due terzi dei votanti o dalla maggioranza dei soci fondatori. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati o la maggioranza dei soci fondatori. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Nazionale Straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.La quota di partecipazione non è trasmissibile e non è rivalutabile. É espressamente vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla Legge.
Art. 22 (esclusione e recesso)
L’esclusione dall’Associazione avviene nel caso di gravi violazioni del presente Statuto, della normativa vigente e dei principi morali e etici che ispirano l’attività sindacale autonoma e di base.La qualifica di iscritto si perde per morosità, ovvero nel caso in cui l’iscritto non provveda al pagamento di almeno due rate mensili della quota associativa. L’espulsione, in questo caso, è automatica, pur essendo in facoltà dell’iscritto di inoltrare richiesta agli organi competenti per una nuova iscrizione con decorrenza dal momento dell’effettivo pagamento dei contributi. Il recesso si effettua con comunicazione scritta e decorre dal mese successivo.
Art. 23 (norma di rinvio e disposizioni finali)
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto sono valide le vigenti norme di Legge.